La possibilità di cumulare il ruolo di amministratore delegato e di lavoratore subordinato all’interno della stessa società è un tema che, nel tempo, ha visto consolidarsi un orientamento giurisprudenziale ben preciso. Recentemente, il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 869/2024, ha ribadito alcuni principi chiave in materia, allineandosi alle precedenti indicazioni della Corte di Cassazione.
In quali condizioni un Amministratore può essere anche dipendente?
Secondo la Suprema Corte, affinché una persona possa essere contemporaneamente amministratore e dipendente della medesima società, è indispensabile dimostrare che le mansioni lavorative attribuite siano effettivamente diverse da quelle derivanti dalla carica sociale. Inoltre, chi intende far valere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve fornire prova concreta della subordinazione, evidenziando l’assoggettamento ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari dell’organo amministrativo della società (cfr. Cass. n. 2487/2022, Cass. n. 13910/2020, Cass. n. 9273/2019, Cass. n. 19596/2016, Cass. n. 18476/2014).
Un aspetto interessante è che la qualità di socio, anche in caso di partecipazione maggioritaria, non costituisce di per sé un ostacolo alla costituzione di un valido rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 36362/2021).
Deleghe e Vincolo di Subordinazione
Un caso particolare è rappresentato dalla cosiddetta “delega in bianco”. Quando un amministratore ha piena libertà di azione senza la necessità di un preventivo consenso del consiglio di amministrazione, secondo l’INPS (messaggio n. 3359/2019), risulta impossibile instaurare un valido rapporto subordinato. Viceversa, l’assegnazione di specifiche deleghe limitate o del solo potere di rappresentanza non preclude la possibilità di un genuino rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso specifico trattato dal Tribunale di Potenza, non era presente una delega in bianco. Anzi, il giudice ha ritenuto dimostrata la subordinazione sulla base di elementi concreti, come:
- La soggezione al controllo del Presidente del consiglio di amministrazione e dello stesso organo collegiale;
- La chiara distinzione tra le attività svolte come tecnico di controllo (dipendente) e quelle come amministratore delegato;
- La presenza di indici di subordinazione “secondari”, quali il rispetto di un orario di lavoro e la ricezione di una retribuzione mensile.
Quando il Cumulo Non è Possibile
Ci sono però situazioni in cui il cumulo delle cariche non è possibile. È il caso dell’amministratore unico. Qui, come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 13290/2024), si verifica un’immedesimazione tra il soggetto che esegue la volontà della società e quello che la esprime. Non essendoci una reale distinzione tra il ruolo di datore di lavoro e quello di dipendente, viene meno il requisito della subordinazione.
L’INPS, infatti, ha sottolineato come in questi casi manchi una “relazione intersoggettiva”, ossia la possibilità di distinguere tra chi esercita la direzione aziendale e chi svolge le prestazioni lavorative.
La Situazione nelle Società di Persone
Questa impossibilità di cumulare le cariche è ancora più evidente nelle società di persone. In tali realtà, la mancanza di una distinta personalità giuridica e la scarsa separazione tra le figure che compongono gli organi sociali rendono imprescindibile la distinzione tra le parti coinvolte nel rapporto di lavoro.
In conclusione, la possibilità di rivestire contemporaneamente i ruoli di amministratore delegato e dipendente è ammessa solo quando vi siano chiari elementi di subordinazione e un’effettiva diversificazione delle mansioni. Una materia complessa che richiede attenzione e competenza, soprattutto per evitare contestazioni o interpretazioni restrittive da parte degli enti di controllo.