Ferie e permessi in CIG: aspetti normativi, giurisprudenza e implicazioni operative

23 Aprile 2025

Ferie e permessi in CIG: aspetti normativi, giurisprudenza e implicazioni operative

Il tema della maturazione di ferie e permessi durante il periodo di cassa integrazione è da sempre oggetto di attenzione, sia per le imprese che per i professionisti del diritto del lavoro. La complessità deriva dal fatto che la cassa integrazione comporta una sospensione del rapporto di lavoro che, a seconda della modalità (totale o parziale), può incidere diversamente sulla maturazione di istituti contrattuali.

Natura della sospensione e distinzione tra CIG a zero ore e a orario ridotto

La cassa integrazione guadagni si configura come un ammortizzatore sociale finalizzato a tutelare il reddito dei lavoratori in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva, dovuta a eventi transitori o riorganizzazioni aziendali. Il rapporto di lavoro non si estingue, ma resta in vita con effetti sospesi, secondo la tipologia di intervento:

  • In caso di CIG a zero ore, si verifica una sospensione totale della prestazione lavorativa.
  • In caso di CIG a orario ridotto, l’attività lavorativa prosegue parzialmente, con un impegno orario inferiore rispetto a quello ordinario.

Questa distinzione è fondamentale per determinare se, e in che misura, il lavoratore continui a maturare ferie e permessi durante il periodo di cassa integrazione.

Il principio della corrispettività e il diritto al riposo

Alla base del ragionamento giuridico si colloca il principio della corrispettività, in base al quale il diritto alle ferie è collegato all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Le ferie, infatti, rispondono all’esigenza del lavoratore di recuperare le energie psicofisiche impiegate nello svolgimento dell’attività.

Secondo la giurisprudenza consolidata, a partire dalla storica sentenza della Corte di Cassazione n. 3603/1986, il diritto alla maturazione delle ferie è riconosciuto anche durante la cassa integrazione a orario ridotto, proporzionalmente alle ore lavorate. In tale ipotesi, la retribuzione delle ferie è posta a carico del datore di lavoro per la parte di attività effettivamente prestata, mentre la quota relativa alla riduzione di orario resta coperta dalla prestazione INPS.

Diversamente, in caso di sospensione totale (CIG a zero ore), viene meno la condizione essenziale per la maturazione del diritto, poiché il lavoratore non svolge alcuna attività. In tal caso, non maturano né ferie né permessi.

La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno (n. 351/2024)

A rafforzare tale orientamento si inserisce la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 351/2024, che ha ribadito l’importanza della distinzione tra sospensione totale e parziale nell’ambito della CIG. Il tribunale, richiamando espressamente la sentenza della Cassazione del 1986, ha affermato che:

  • Quando il lavoratore è collocato in cassa integrazione con orario ridotto, le ferie e i permessi devono continuare a maturare.
  • Quando invece il lavoratore è sospeso a zero ore, non può essere riconosciuto alcun diritto alla maturazione di ferie e permessi per quel periodo.

La pronuncia si pone in linea con l’interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2011, che aveva già escluso la maturazione delle ferie in assenza totale di prestazione lavorativa, ribadendo che la funzione delle ferie – cioè il recupero delle energie psicofisiche – non può trovare applicazione se il lavoratore non ha svolto attività da cui recuperare.

Implicazioni contrattuali e gestionali

Dal punto di vista operativo, le conseguenze di queste interpretazioni sono rilevanti. Le imprese devono tenere conto di tali principi nella gestione dei conteggi di ferie e permessi, evitando errori nei cedolini paga, nei calcoli di TFR e nei conteggi in caso di cessazione del rapporto.

Un’ulteriore riflessione riguarda la possibilità di previsioni migliorative nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali. Sebbene la normativa fissi un quadro chiaro, nulla impedisce, laddove compatibile con la legge, di adottare soluzioni più favorevoli ai lavoratori, a condizione che siano chiaramente formalizzate e coerenti con il sistema retributivo aziendale.

Conclusioni

La maturazione di ferie e permessi durante la cassa integrazione dipende essenzialmente dal tipo di sospensione adottata. Il quadro giurisprudenziale e amministrativo conferma che:

  • In caso di CIG a orario ridotto, ferie e permessi continuano a maturare, proporzionalmente all’attività svolta.
  • In caso di CIG a zero ore, non vi è maturazione, in quanto manca l’effettiva prestazione lavorativa.

Una corretta applicazione di questi principi consente di garantire coerenza gestionale, prevenzione del contenzioso e rispetto dei diritti delle parti nel rapporto di lavoro.